Guida pratica legislativa


DA SISTEMARE

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   La Costituzione. Tutela dell’individuo
  Codice Civile e Penale. Tutela delle condizioni di lavoro
  Decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal    Decreto Correttivo D. Lgs 106/2009

Principali articoli di riferimento:
 Campo di applicazione
 Misure generali di tutela
 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
 Oggetto della valutazione dei rischi
 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
 Servizio di prevenzione e protezione
 Compiti del servizio di prevenzione e protezione
 Requisiti di salute e di sicurezza
 Obblighi del datore di lavoro
 Esposizione ad agenti biologici
 Classificazione degli agenti biologici
 Valutazione del rischio
 Misure tecniche, organizzative, procedurali
 Misure di emergenza
 Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro
 Allegato XI – Elenco dei lavori comportanti rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

 Allegato XLVI – Elenco degli agenti biologici
classificati

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […].

Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. […].

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Codice Civile – Tutela delle condizioni di lavoro

Articolo 2087
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro.

Codice Penale Lesioni personali colpose

Articolo 590
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione […]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa […] con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

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Decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal Decreto Correttivo D. Lgs 106/2009

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

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CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15 – Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
[…]
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
[…]
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
[…]
z) il regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

[…]
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
[…]
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
[…]
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio;
[…]
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
[…]

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SEZIONE II – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione […]deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
[…]

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento […]

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SEZIONE III – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione

1. […] il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni
[…]

Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive[…] e i sistemi di controllo di tali misure;
[…]

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

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TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 63 – Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ ALLEGATO IV.
[…]

Articolo 64 – Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
[…]

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

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TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 266 – Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
[…]

Articolo 267 – Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo s’intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
[…]

Articolo 268 – Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
[…]

3. L’ALLEGATO XVLI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

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CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 271 – Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, […] tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
[…]
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
[…]

Articolo 272 – Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

[…]
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
[…]

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
[…]

Articolo 277 – Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.1 Stabilità e solidità
[…]
1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell’orario di lavoro […].
1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

1.9 Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
[…]
1.9.1.4. Gli stessi impianti (n.d.r. di condizionamento) devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori,devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

2.1 Difesa dagli agenti nocivi
2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

ALLEGATO XI – ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

[…]
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

ALLEGATO XLVI – ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI.

Ecco le affezioni di maggior rischio trasmissibili dai colombi all’uomo e i virus, batteri, parassiti, gli agenti che causano il contagio.

Di seguito è riportata la classificazione degli agenti biologici ripartiti a seconda del grado di infezione in base all’art. 268 ed elencati nell’allegato XLVI del Decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal Decreto Correttivo D. Lgs 106/2009.

Istoplasmosi: è provocata da funghi microscopici che attaccano l’apparato respiratorio causando polmoniti. In alcuni casi può anche colpire il sistema nervoso centrale causando anche paresi o causare di rado casi fulminanti mortali. Questi funghi si trovano soprattutto negli escrementi secchi.
(All. XLVI FUNGHI – Histoplasma capsulatum var. capsulatum – Classificazione 3)

Candidiasi: il responsabile è un fungo che provoca infezioni intestinali e irritazioni ai genitali femminili. La candida può essere presente sulle piume dei piccioni e il contagio può avvenire toccando l’animale.
(All. XLVI FUNGHI – Candida albicans – Classificazione 2)

Criptococcosi: provoca polmoniti e disturbi al sistema nervoso. Il fungo responsabile prolifera negli escrementi e anche in questo caso si trasmette toccando le feci e portando le mani alla bocca.
(All. XLVI FUNGHI – Cryptococcus neoformans var. neoformans – Classificazione 2)

Encefalite di Saint Louis: si tratta di una infiammazione al cervello e può essere molto pericolosa. Il contagio avviene dal contatto diretto con un animale infetto.
(All. XLVI VIRUS Encefalite di St. Louis – Classificazione 3)

Salmonellosi: si tratta di una infezione intestinale con diarrea, nausea, vomito e, a volte febbre. Le salmonelle si riproducono nelle feci e si trasmettono per contatto. Sembra che almeno il 50% dei piccioni del centro nord sia infettato da salmonella.
(All. XLVI BATTERI Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium – Classificazione 2)

Tubercolosi: i colombi possono contrarre una forma di tubercolosi sostenuta dal Mycobacterium avium che colpisce però solo in maniera sporadica, dando forme molto meno gravi di quelle provocate da M. Tubercolosis, specificamente patogeno per l’uomo.
(All. XLVI BATTERI Mycobacterium avium/intracellulare – Classificazione 2) (All. XLVI BATTERI Mycobacterium tuberculosis – Classificazione 3)

Toxoplasmosi: i piccioni possono essere vettori di tale zoonosi specie nelle grosse metropoli, dove vengono predati da gatti randagi; vivono in colonie radicate sul territorio ove la diffusione della patologia può assumere dimensioni allarmanti.
(All. XLVI PARASSITI Toxoplasma gondii – Classificazione 2)

Ascaridiosi: attraverso le feci il piccione puó eliminare uova di ascaridi che possono infettare il mantello di cani e di gatti.
(All. XLVI PARASSITI Ascaris lumbricoides – Classificazione 2)

Psittacosi: è causata da un batterio che può dare sintomi simili a quelli dell’influenza, ma con rischio di polmonite. Il contagio avviene anche in questo caso dal contatto con gli escrementi o respirando pulviscolo contenente escrementi polverizzati.
(All. XLVI BATTERI Clamydia psittaci (ceppi non aviari) – Classificazione 2)
(All. XLVI BATTERI Clamydia psittaci (ceppi aviari) – Classificazione 3)
Inoltre i colombi sono portatori di ectoparassiti, i piú pericolosi dei quali sono:

Le Zecche o Argasidi (Argas reflexus) che possono veicolare all’uomo il batterio patogeno del genere Borrelia (Borrelliosi) od addirittura mortale nei confronti dell’uomo (morbo di Lyme), responsabile di contagi con diffusione epidemica.
La zecca del piccione trasmette anche il batterio Coxiellabumetii che provoca febbre e sintomi influenzali. (All. XLVI BATTERI Borrellia burgdorferi – Classificazione 2)
(All. XLVI PARASSITI Coxiella bumetii – Classificazione 3)
La puntura della zecca provoca inoltre eritemi e reazioni allergiche, fino allo shock anafilattico, con rarissimi casi a decorso letale.

Altri parassiti esterni
Gli Acari che nidificano tra le penne dei piccioni.
Le Pulci di cui i nidi di piccioni sono spesso infestati.

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